Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge vuole incidere su uno dei nodi cruciali nei delicati rapporti tra politica e malaffare che, in diverse regioni d'Italia, proiettano la loro ombra nefasta sulle istituzioni democratiche.
      La proposta di legge in esame introduce nella disciplina della misura di prevenzione della sorveglianza speciale anche il divieto di svolgere propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati o di simboli, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente.
      Su proposta del questore o del procuratore della Repubblica possono essere sottoposti alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza coloro che, sulla base di elementi di fatto, sono ritenuti:

          1) abitualmente dediti a traffici delittuosi;

          2) vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

          3) sono dediti alla commissione di reati o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubbliche;

          4) sono indiziati di appartenere ad associazione di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

      Il sorvegliato speciale, per legge dello Stato, non può né votare né essere eletto. Può, però, svolgere attività di propaganda elettorale.
      Al delinquente sottoposto a sorveglianza speciale non interessa essere di

 

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persona «dentro» la istituzione elettiva (comune, provincia, regione, Parlamento); ha invece interesse che vi sia chi lo possa aiutare o agevolare nella realizzazione di interessi specifici e particolari e più precisamente nella realizzazione del malaffare.
      Introducendo il divieto di propaganda elettorale per il sorvegliato speciale e sanzionando, nel contempo, anche la condotta del candidato che si rivolge per la propaganda al sorvegliato speciale, si recide alle origini e in maniera concreta l'intreccio delinquenza-politica e malaffare, bonificando le istituzioni.
      Il delinquente non può procedere alla raccolta dei voti, perdendo così il suo potere contrattuale nei confronti del politico e questi, a sua volta, non è più in alcun modo condizionato dal delinquente. Il divieto di propaganda elettorale non è in contrasto con i princìpi contenuti nella Costituzione perché:

          1) se si consente con la sorveglianza speciale di limitare la libertà personale del cittadino ed in maniera più grave con il soggiorno obbligato, a maggior ragione può inibirsi al cittadino di fare opera di propaganda elettorale, in concreto diretta a perseguire il malaffare, utilizzando le istituzioni repubblicane;

          2) il divieto non è perpetuo e ha la durata della sorveglianza speciale applicata (da uno a cinque anni);

          3) il divieto si coordina e si inserisce tra le altre prescrizioni, ancora più gravose, previste all'articolo 5, terzo comma, della legge n. 1423 del 1956;

          4) la misura, che dovrebbe prevedere anche detto divieto, è applicata con decreto emesso dal tribunale in camera di consiglio e con la rigorosa osservanza di tutte le garanzie giurisdizionali previste per l'imputato nel processo ordinario.

      Infatti, il soggetto proposto alla misura di prevenzione ha diritto;

          a) di essere sentito;

          b) di essere assistito da un difensore;

          c) di indicare e di produrre tutto quanto serva a sua discolpa;

          d) contro la decisione del tribunale può ricorrere alla corte d'appello e contro la decisione della corte d'appello può ricorrere in cassazione.

      Per più efficacemente colpire l'accordo tra delinquente e politico ed impedire ogni possibile condizionamento, attraverso le elezioni, delle istituzioni, è prevista la stessa sanzione per il sorvegliato speciale e il candidato (da due a cinque anni di reclusione).
      Per entrambi sono facoltativi l'arresto in flagranza e l'emissione di ordinanza di custodia cautelare. Per il candidato riconosciuto colpevole, inoltre, il giudice deve emettere dichiarazione di ineleggibilità. Il candidato, se eletto, decade dalla carica previa delibera dell'organo di appartenenza. L'esecuzione del provvedimento è demandata al prefetto della provincia di residenza del candidato.
      È prevista, inoltre, la pubblicazione della sentenza di condanna passata in giudicato.

 

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